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Aggiornato al: 16/01/2019
Un cittadino comunitario può circolare e soggiornare liberamente in Italia per un massimo di tre mesi(13), a patto che possieda un documento d’identità valido per l’espatrio.
Successivamente, acquista il diritto al soggiorno per un periodo di tempo ulteriore se dimostra di possedere almeno uno di questi quattro requisiti:
A) lavoro subordinato o autonomo;
B) studio o formazione professionale;
C) unità familiare;
D) autosufficienza.
Dopo un soggiorno legale e continuativo di almeno cinque anni, il cittadino comunitario acquista il diritto al soggiorno permanente.
Il diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari di cittadini UE(14) che risiedono regolarmente in Italia, a prescindere dalla nazionalità.
SCHEMA 1 - “FAMILIARI” E “ALTRI FAMILIARI”
ll diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Il provvedimento di allontanamento dall’Italia può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’interessato.
Per entrare in Italia e soggiornarvi fino a tre mesi, il cittadino UE deve essere in possesso di un passaporto o di un documento di identità valido per l’espatrio(21), secondo la legislazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza.
Non occorre un visto di ingresso(22).
Le stesse disposizioni si applicano ai familiari.
È consigliabile che l’interessato si rechi all’ufficio di Polizia competente per il luogo di dimora a rendere una dichiarazione di presenza sul territorio nazionale, compilando e depositando il modello pubblicato sui siti del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato(23). Talvolta le Questure - Ufficio immigrazione chiedono la dichiarazione di ospitalità(24) o la cessione di fabbricato(25): entrambe sono dichiarazioni di un privato che comunica all’autorità di ospitare o di aver concesso il godimento di un immobile a un terzo. In mancanza di uno di questi adempimenti, si presume che il soggiorno si sia protratto per oltre novanta giorni(26).
Il cittadino UE ha diritto a soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi qualora rientri in una delle quattro categorie(27) rappresentate nel seguente schema.
SCHEMA 2 - DIRITTO AL SOGGIORNO SUPERIORE A 90 GIORNI
BOX 1 - Gli altri familiari del cittadino UE
La definizione di “altri familiari” si presta a più interpretazioni. La prima, di carattere restrittivo, si basa sulla nozione di “parente” prospettata nel codice civile ed è applicabile fino al IV grado(32). Rientrano dunque in questa definizione: figli, genitori (I grado); fratelli e sorelle, nonni, nipoti (II grado); zii o zie, nipoti, bisnonni o bisnipoti (III grado); cugini o cugine (IV grado)(33). Un’altra interpretazione, a carattere estensivo, comprende anche gli affini, cioè i parenti del coniuge o del partner legati dal vincolo di affinità con l’altro coniuge o partner. Di norma gli uffici tendono ad applicare il criterio restrittivo . (vedi Annex 5)
SCHEMA 3 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEL LAVORATORE IN CASI PARTICOLARI(34)
BOX 2 - Le risorse economiche sufficienti e la copertura sanitaria
Per stabilire quale sia la soglia di disponibilità economica sufficiente si fa generalmente riferimento all’importo annuo del sussidio sociale minimo(35) , pari a € 5.889,00 per il 2018(36). Ai fini della verifica della sussistenza di tale requisito deve essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato(37). Le risorse non devono essere necessariamente periodiche (es.: stipendio) ma possono essere anche in forma di capitale accumulato (es: il saldo di un conto corrente). Possono inoltre essere elargite da soggetti terzi. Infine, il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione(38). Il Ministero dell’Interno su questo punto riprende(39) la Comunicazione della Commissione europea(40) chiarendo che l’importo del sussidio sociale minimo è il parametro idoneo per accertare la sufficienza delle risorse economiche, ma che qualora il reddito annuo sia inferiore alla soglia stabilita l’iscrizione non può essere negata in automatico(41). La direttiva europea(42) vieta infatti agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle “risorse sufficienti”. La motivazione alla base è semplice: la libertà di circolazione e soggiorno è uno dei pilastri dell’UE, nonché un diritto essenziale per i cittadini comunitari(43). Questo diritto non può essere limitato da un elemento esclusivamente legato al patrimonio, ma deve essere sempre bilanciato con ulteriori aspetti della sfera soggettiva meritevoli di tutela. Pertanto in questo caso il funzionario dovrà valutare la situazione personale del richiedente nel suo complesso(44). La copertura sanitaria invece è soddisfatta tramite l’esibizione della tessera sanitaria(45) (Tessera europea assicurazione malattia o TEAM). In un solo caso è considerata accettabile anche la tessera sanitaria del paese di origine: se l’interessato non ha trasferito la residenza in Italia, poiché il centro dei propri interessi resta il paese di origine (es.: lavoratori distaccati o studenti). Così facendo è possibile procedere all’iscrizione nello schedario della popolazione temporaneamente presente(46), soddisfacendo quanto richiesto per la regolarità del soggiorno.
Il cittadino comunitario e i suoi familiari sono tenuti a effettuare l’iscrizione anagrafica presso il Comune in cui hanno la dimora abituale(47). I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di residenza il rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, di durata quinquennale(48).
Trascorsi i cinque anni, si matura il diritto al soggiorno permanente(49). Tale diritto si perde solo in caso di assenze dall’Italia superiori a due anni consecutivi(50).
SCHEMA 4 - MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SOGGIORNO(51)
Raggiungimento età pensionabile o pensionamento anticipato. Se il lavoratore appartiene a una categoria per cui non è prevista la pensione di vecchiaia, è sufficiente il compimento del sessantesimo anno di età(52)
Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, dopo almeno due anni di esercizio dell’attività lavorativa. Il requisito dei due anni non si applica se l’incapacità è stata causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ed è prevista l’erogazione di una prestazione previdenziale totalmente o parzialmente a carico dello Stato(53)
Esercizio della professione in altro Stato Ue, dopo almeno tre anni continuativi di attività in Italia e mantenimento della residenza in Italia(54)
I familiari di cittadini UE acquistano a loro volta il diritto al soggiorno permanente se hanno risieduto legalmente in Italia per almeno cinque anni, unitamente al cittadino dell’Unione(55). A loro è rilasciata la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, da richiedere alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora(56). Anche in questo caso, il diritto al soggiorno decade in caso di assenza dal territorio nazionale per più di due anni consecutivi(57).
SCHEMA 5 - MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL CITTADINO
Contro un eventuale rifiuto o revoca del diritto di soggiorno è possibile presentare ricorso presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’appello ove dimora il richiedente. È ammesso il ricorso al gratuito patrocinio se vi sono i requisiti(60).
(12) - Associazione 21 luglio Onlus, Rapporto annuale 2017, 2018, pag. 11, disponibile su http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf
(13) - Art. 6, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(14) - Art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. 30/2007 e art. 3, c. 2, lett. a), d.lgs. 30/2007.
(15) - “Il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”. Nel caso dell’Italia, dopo l’introduzione della L. 76/2016 sulle unioni civili, il partner del cittadino comunitario può esercitare questo diritto.
(16) - “I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner”.
(17) - “Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner”.
(18) - “Ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente”.
(19) - Vedi nota 14.
(20) - “Il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
(21) - Art. 6, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(22) - Art. 5, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(23) - http://www.poliziadistato.it/statics/27/declaration_de_presence_ue.pdf
(24) - http://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf
(25) - http://www.poliziadistato.it/statics/09/modulo_cessione_fabbricato.pdf
(26) - Art. 5, c. 5-bis, d.lgs. 30/2007.
(27) - Art. 7, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(28) - “Se è un lavoratore subordinato o autonomo”.
(29) - “Se è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale, e disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria”.
(30) - “Se dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”.
(31) - “Se è’ familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) e c)”
(32) - Art. 77, Codice civile.
(33) - http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=403
(34) - Art. 7, c. 3, d.lgs. 30/2007.
(35) - Art. 9, c. 3, lett. b), d.lgs. 30/2007, che a sua volta rimanda all’art. 29, c. 3, lett. b), d.lgs. 286/1998.
(36) - https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184
(37) - Art. 9, c. 3-bis, d.lgs. 30/2007.
(38) - Art. 46, c. 1, lett. o), DPR 445/2000.
(39) - Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, 21 settembre 2009, n. 18.
(40) - Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, 2009/313.
(41) - “ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, letto b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva”.
(42) - Art. 8, par. 4, Direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(43) - Vedi nota 36
(44) - Vedi nota 35.
(45) - Questo documento è “idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d.lgs. n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia”. Vedi nota 35.
(46) - Art. 8, L. 1224/1958 e art. 32, c. 1, DPR 223/1989.
(47) - Art. 9, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(48) - Art. 10, d.lgs. 30/2007.
(49) - Art. 14, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(50) - Art. 14, c. 4, d.lgs. 30/2007.
(51) - Art. 15, d.lgs. 30/2007.
(52) - “Raggiungimento età pensionabile o pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto attività lavorativa negli ultimi dodici mesi e abbia soggiornato in Italia continuativamente per almeno tre anni. Se il lavoratore non appartiene alla categoria per cui è riconosciuta la pensione di vecchiaia, è sufficiente il compimento del sessantesimo anno di età”.
(53) - “Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, se ha soggiornato per almeno due anni consecutivi. Se l’incapacità è derivata da malattia professionale o infortunio sul lavoro, cha da diritto a una prestazione a carico parziale o totale dello Stato, non si considera il requisito dei due anni di residenza”.
(54) - “Esercizio di attività lavorativa in altro Stato membro, dopo tre anni consecutivi di esercizio attività lavorativa in Italia e mantenimento delle condizioni per l’iscrizione anagrafica”.
(55) - Art. 14, c. 2, d.lgs. 30/2007.
(56) - Art. 17, c. 1, d.lgs. 30/2007.
(57) - Art. 14, c. 4, d.lgs. 30/2007.
(58) - Art. 11, d.lgs. 30/2007.
(59) - Art. 12, d.lgs. 30/2007.
(60) - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page