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Aggiornato al: 11/01/2019
I rom e i sinti non comunitari provengono anche da paesi nati dopo la dissoluzione dell’ex Jugoslavia e che attualmente non sono membri dell’Unione europea: Bosnia, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia. La loro condizione giuridica è identica a quella di qualsiasi altro cittadino extracomunitario o apolide e pertanto in questi casi si applica il Testo unico sull’immigrazione (TUI)(61).
Per entrare legalmente in Italia i cittadini non comunitari devono richiedere il visto d’ingresso. Successivamente, si procede al rilascio del relativo permesso di soggiorno. Non è ammessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in caso di ingresso irregolare o di permanenza protratta oltre il periodo consentito dal visto o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Esistono, tuttavia, delle eccezioni che consentono il rilascio di un permesso di soggiorno per circostanze gravi o comunque meritevoli di tutela.
L’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana prevede che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
La domanda di protezione internazionale o di asilo è una procedura complessa volta ad accertare una condizione personale.
A volte viene suggerita come extrema ratio a chi non ha possibilità di ottenere altro titolo di soggiorno, ma in realtà si tratta di un procedimento che implica un’attenta valutazione della storia personale del richiedente e della situazione nel paese di origine. È importante considerare l’eventuale stress che l’intera procedura comporta e, per evitare eccessi di domande senza fondamento, è consigliabile chiedere un parere alle associazioni specializzate in diritto dell’immigrazione.
L’Italia, in qualità di Stato membro dell’Unione Europea, ha aderito al sistema comune di asilo europeo (CEAS), che costituisce una base condivisa per le legislazioni di tutti i paesi unionali.
BOX 3 - La domanda di protezione internazionale
La domanda di protezione internazionale va presentata alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora o alla Polizia di frontiera(62). Il richiedente è obbligato a consegnare il proprio passaporto, ma solo se ne è in possesso. In caso contrario, la domanda può essere presentata ugualmente(63).
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di domicilio. Non sono obbligatorie l’iscrizione al registro della popolazione residente, la dichiarazione di ospitalità o la cessione di fabbricato(64). Dopo aver manifestato la volontà di chiedere protezione il richiedente è convocato nuovamente in Questura - Ufficio immigrazione per formalizzare la domanda, compilare il modello C3 e infine per sostenere l’audizione presso la Commissione Territoriale competente, a cui dovrà raccontare la propria storia per verificare se sussistono le condizioni per il riconoscimento di una protezione.
Al richiedente asilo è assegnato un codice fiscale alfanumerico, utilizzabile per i rapporti con la pubblica amministrazione. In caso di mancata assegnazione del codice fiscale al momento della verbalizzazione della domanda, il richiedente può recarsi all’Agenzia delle entrate più vicina per richiederlo. Il richiedente asilo ha diritto a un permesso di soggiorno di sei mesi (Annex 6), e dopo sessanta giorni dalla verbalizzazione e dal suo rilascio può svolgere regolarmente attività lavorativa(65).
Tale permesso è rinnovabile fino alla conclusione della procedura, comprese le eventuali fasi giudiziarie, in caso di un esito negativo(66).
SCHEMA 6 - LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE(67)
Ad esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente può impugnare le decisioni della Commissione territoriale entro trenta giorni dalla notifica, presso le sezioni specializzate del Tribunale civile competente. È prevista la possibilità di ricorrere per Cassazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale. L’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato può essere concesso a chi dimostra di avere i requisiti previsti dalla legge(71).
Il permesso di soggiorno per asilo e protezione sussidiaria ha durata di cinque anni ed è rinnovabile tramite kit postale o depositando i documenti necessari direttamente alla Questura - Ufficio immigrazione competente (Annex 7 e 8). Il permesso per asilo è rinnovato automaticamente, quello per protezione sussidiaria in seguito a verifica del perdurare della situazione che ha portato al rilascio(72).
Entrambe le protezioni prevedono la possibilità del ricongiungimento o della coesione familiare(73), a prescindere dai requisiti relativi al reddito e all’alloggio normalmente previsti(74).
Il rifugiato ha diritto a un titolo di viaggio, documento equipollente al passaporto, valido per tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, ma non per il paese di origine(75).
I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al titolo di viaggio solo nel caso in cui per gravi motivi non possano o vogliano recarsi presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare(76). La cittadinanza italiana è acquisibile dopo cinque anni di residenza legale per i titolari dello status(77) e dopo dieci anni per i beneficiari di protezione sussidiaria(78).
Il permesso di soggiorno per asilo e quello per protezione sussidiaria sono convertibili in permesso di soggiorno per lavoro.
I titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale non hanno invece diritto al ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno ha durata di un anno(79) ed è rinnovabile, previa verifica delle condizioni che hanno portato al rilascio, ma non è convertibile in motivi di lavoro (Annex 9). Dopo dieci anni è possibile fare domanda di cittadinanza italiana.
Una persona che in passato ha già presentato domanda di protezione internazionale, con esito negativo, può chiedere nuovamente asilo. La seconda domanda deve fondarsi su elementi già esistenti al momento della valutazione della precedente domanda ma non noti oppure su elementi sopraggiunti in seguito. I motivi devono riguardare la situazione personale del richiedente o la situazione nel paese di origine(80). Non è consigliabile presentare una domanda reiterata senza alcun fondamento.
PERMESSO DI SOGGIORNO
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DURATA (ANNI)
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RINNOVO
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TITOLO DI VIAGGIO
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
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TEMPO DI ACQUISIZIONE CITTADINANZA (ANNI)
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Status di rifugiato
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5
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Automatico
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Si
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Si
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5
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Protezione sussidiaria
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5
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Previa verifica permanenza delle condizioni che hanno portato al rilascio
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Si, se ci sono fondate ragioni che non consentono al titolare di richiedere il passaporto
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Si
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10
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Protezione speciale
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1
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Previa verifica permanenza delle condizioni che hanno portato al rilascio
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No
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No
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10
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Alcuni permessi di soggiorno sono rilasciati allo straniero che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale, ad altro titolo o non ancora riconosciuto come apolide, versa in una situazione comunque meritevole di tutela. In questi casi il permesso di soggiorno ha una durata variabile ed è rinnovabile e convertibile a seconda dei casi. Non è previsto un limite ai rinnovi, che sono collegati al perdurare della situazione alla base della domanda. La richiesta, se previsto, deve essere presentata direttamente alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora, allegando la relativa documentazione.
Questi documenti offrono una tutela in circostanze eccezionali e temporanee, ma devono anche garantire la protezione del cittadino vulnerabile per il tempo necessario. Quindi, ciascuna situazione personale deve essere valutata caso per caso. Il titolare del documento non può beneficiare del ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno della durata minima di un anno dà diritto alle misure di accoglienza e assistenza sociale(81). Di seguito sono riportate le varie tipologie del permesso:
A) Protezione sociale (recante la dicitura “casi speciali”)(82) (Annex 10)
Può essere richiesto dai Servizi sociali, associazioni, enti e ad altri organismi privati abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri, oppure dal Procuratore della Repubblica in caso di dichiarazioni rese in un procedimento penale relativo a fatti di violenza o grave sfruttamento. Ha la durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o più a seconda del tempo necessario per motivi di giustizia ed è convertibile in motivi di lavoro. La revoca di tale permesso può avvenire nel caso in cui cessino le condizioni che avevano portato al rilascio o qualora venga interrotto il programma di assistenza e integrazione o per condotta incompatibile.
B) Protezione sociale per stranieri dimessi da istituti di pena (recante la dicitura “casi speciali”)(83) (Annex 11)
Può essere richiesto dallo straniero condannato a una pena detentiva per reati commessi in minore età oppure dal Procuratore della Repubblica o dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni.
C) Violenza domestica (recante la dicitura “casi speciali”)(84) (Annex 12)
Può essere richiesto dall’autorità giudiziaria procedente o dai Centri antiviolenza, dai servizi sociali territoriali, dai servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. È rivolto: 1) alle vittime di violenze o abusi accertati nel corso di operazioni di polizia, indagini preliminari o procedimenti penali per maltrattamenti contro familiari e conviventi, di lesioni personali semplici o aggravate, di mutilazione degli organi genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale e atti persecutori o per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza; 2) alle vittime di violenza o abusi accertati nel corso di interventi assistenziali da parte di centri antiviolenza, servizi sociali territoriali, servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza con parere dell’autorità giudiziaria procedente; 3) in caso di pericolo, grave e attuale, per l’incolumità della persona. Ha durata annuale ed è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro. La revoca può avvenire nel caso in cui cessino le condizioni che avevano determinato il rilascio, oppure per condotta incompatibile o a causa di condanna, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per i reati citati in ambito di violenza domestica.
D) Sfruttamento lavorativo (recante la dicitura “casi speciali”)(85) (Annex 13)
Può essere richiesto dal Procuratore della Repubblica o dal lavoratore in caso di: 1) particolare sfruttamento lavorativo; 2) denuncia del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e cooperazione nel procedimento penale; 3) parere favorevole del Procuratore della Repubblica. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per un maggior periodo di tempo se necessario per la definizione del procedimento penale. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La revoca può avvenire in caso di cessazione delle condizioni che avevano portato al rilascio o per condotta incompatibile.
E) Cure mediche(86) (Annex 14)È rilasciato ai cittadini che versano in condizione di salute di particolare gravità, tali da non poter essere sottoposti a procedura di respingimento o espulsione. L’interessato può fare richiesta direttamente in Questura - Ufficio immigrazione. Il permesso ha durata di sei mesi ed è rinnovabile finché persistono le condizioni alla base del rilascio.
F) Cure mediche in caso di gravidanza(87) (Annex 15)
È rilasciato alle donne incinte o fino a sei mesi dopo il parto. Ne può fare richiesta anche il padre del nascituro o del neonato, alle stesse condizioni.
G) Calamità(88) (Annex 16)
Ne beneficia il cittadino il cui paese è stato colpito da una calamità così grave da non consentire il ritorno o la permanenza in condizioni di sicurezza. Ha durata di sei mesi ed è rinnovabile fino a quando persistono le condizioni alla base del rinnovo. Consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
H) Atti di particolare valore civile(89)(Annex 17)
È rilasciato allo straniero che ha compiuto atti a tutela della vita o della pubblica sicurezza, anche a rischio della propria incolumità. È rilasciato su proposta del Prefetto, ha durata biennale e può essere rinnovato o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il genitore di un minore straniero presente in Italia può entrare o soggiornare regolarmente quando ci siano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo conto dell’età e delle condizioni di salute(90). I minori non possono essere allontanati dal territorio nazionale, se non per seguire il genitore a sua volta espulso(91).
La finalità del permesso di soggiorno concesso al genitore di un minore presente in Italia è tutelare in primo luogo l’interesse del minore, quando possa subire un pregiudizio causato da altre norme, come ad esempio un provvedimento di allontanamento nei confronti del genitore.
Le ragioni a supporto del soggiorno del minore devono essere prevalenti sulle esigenze di allontanamento del genitore. L’istanza relativa al permesso di soggiorno per assistenza minore si presenta, con l’ausilio di un avvocato, al Tribunale per i minorenni.
In caso di decisione positiva la Questura - Ufficio immigrazione competente rilascia il permesso di soggiorno non convertibile della durata stabilita dal decreto del Tribunale per i minorenni e relativa al perdurare dei gravi motivi. Il grave motivo connesso allo sviluppo psico-fisico deve essere inteso come qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e oggettivamente grave, anche in base all’età o alle condizioni di salute, e collegato all’assenza del genitore.
La norma non riguarda solo una situazione di criticità sanitaria, ma deve essere interpretata estensivamente, prendendo in considerazione anche l’età, il contesto sociale di riferimento e gli eventuali pregiudizi che verrebbero causati dall’allontanamento dalla figura genitoriale.
È consigliabile al genitore che presenta l’istanza al Tribunale per i minorenni di dimostrare il possesso di un reddito e di un alloggio idonei alle esigenze del minore. Spesso infatti questi elementi sono alla base di una risposta positiva del Giudice.
Il permesso di soggiorno per assistenza minore consente lo svolgimento di attività lavorativa, necessaria per il sostentamento del minore, ed è rinnovabile previa nuova autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Non è possibile chiedere la conversione in altro permesso di soggiorno, ma è consentito l’esercizio di un’attività lavorativa (Annex 18).
La revoca è disposta nel momento in cui cessano i motivi alla base del rilascio.
(61) - D.lgs. 286/1998.
(62) - Art. 3, c. 2, d.lgs. 25/2008.
(63) - Art. 11, c. 1, d.lgs. 25/2008.
(64) - Art. 5, c. 1, d.lgs. 142/2015.
(65) - Art. 22, c. 1, d.lgs. 142/2015.
(66) - Art. 4, c. 1, d.lgs. 142/2015.
(67) - Art. 32, d.lgs. 25/2008.
(68) - Art. 2, c. 1, lett. e), d.lgs. 251/2007: “chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.
(69) - Art. 2, c. 1, lett. g, d.lgs. 251/2007: “è invece riconosciuta a chi non può essere considerato rifugiato “ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”. Il danno grave consiste in: condanna a morte o esecuzione della pena di morte. tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante. minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
(70) - Art. 19, cc. 1 e 1.1., d.lgs. 286/1998: “in nessun caso può’ disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
(71) - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page
(72) - Art. 23, d.lgs. 251/2007.
(73) - Art. 22, d.lgs. 251/2007.
(74) - Art. 29-bis, d.lgs. 286/1998.
(75) - Art. 24, c. 1, d.lgs. 251/2007.
(76) - Art. 24, c. 2, d.lgs. 251/2007.
(77) - Art. 9, c. 1, lett. e), L. 91/1992 e art. 16, L. 91/1992.
(78) - Art. 9, c. 1, lett. f), L.91/1992.
(79) - Art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008.
(80) - Art. 29, c. 1, lett. b), d.lgs. 25/2008.
(81) - Art. 41, d.lgs. 286/1998.
(82) - Art. 18, d.lgs. 286/1998.
(83) - Art. 18, c. 6, d.lgs. 286/1998.
(84) - Art. 18-bis, d.lgs. 286/1998.
(85) - Art. 22, c. 12-quater, d.lgs. 286/1998.
(86) - Art. 19, c. 1-bis, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.
(87) - Art. 28, c. 1, lett. c), DPR 394/1999.
(88) - Art. 20-bis, d.lgs. 286/1998.
(89) - Art. 42-bis, d.lgs. 286/1998.
(90) - Art. 31, c. 3, d.lgs. 286/1998.
(91) - Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 286/1998 e art. 9, c. 2, lett. a), d.lgs. 286/1998.