Il riconoscimento o l’acquisizione della cittadinanza italiana

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Aggiornato al: 11/01/2019

L’acquisizione o il riconoscimento della cittadinanza italiana sono strumenti efficaci per prevenire e ridurre l’apolidia e per regolarizzare il soggiorno sul territorio nazionale.

Bisogna tenere presente che il nostro sistema non è basato sul principio dello jus soli, quindi la sola nascita sul territorio italiano non è sufficiente.

La naturalizzazione è consigliabile a chi risiede in Italia in condizione di regolarità da un certo periodo di tempo o a chi è coniuge di un cittadino italiano.

La cittadinanza infatti può rappresentare una soluzione per risolvere l’irregolarità dell’intero nucleo familiare: i cittadini stranieri o apolidi, coniugi o familiari entro il II grado di cittadini italiani non possono essere espulsi se conviventi(111) e hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari(112).

È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (Annex 21) alle stesse condizioni del permesso di soggiorno per attesa apolidia(113).

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER NASCITA IN ITALIA (ELEZIONE)

Sono cittadini italiani gli stranieri nati in Italia e i cui genitori siano apolidi riconosciuti, ignoti o non possano trasmettere la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di origine(114). Sono inoltre cittadini italiani gli stranieri nati nel nostro paese e che vi abbiano risieduto ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età(115). Questa seconda casistica è molto diffusa tra la popolazione rom e sinta.

Gli ufficiali dello Stato civile devono comunicare all’interessato la possibilità di esercitare tale diritto nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni. In mancanza della comunicazione, il diritto può essere esercitato anche successivamente e senza limitazioni di tempo(116).

La legge richiede tre requisiti: 1) la dichiarazione di volontà o elezione della cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età; 2) la residenza legale senza interruzioni; 3) la nascita in Italia. Il richiedente deve quindi recarsi presso il Comune di residenza e fornire copia dell’atto di nascita o semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione.





BOX 6 - La residenza legale ininterrotta e come dimostrarla

La dimostrazione della residenza legale senza interruzione fino alla maggiore età comporta alcuni problemi di interpretazione. La residenza legale infatti non coincide con la residenza anagrafica(117) o con la regolarità del soggiorno dei genitori. La residenza richiesta dalla legge è quella effettiva, documentabile a prescindere dall’iscrizione anagrafica o dalla titolarità di permessi di soggiorno da parte dei genitori. In particolar modo, la legge esclude categoricamente che il minore nato in Italia risponda personalmente degli inadempimenti dei genitori o della Pubblica amministrazione, tra cui appunto la regolarità del soggiorno o l’iscrizione anagrafica. La documentazione idonea può consistere anche in certificati medici, certificati scolastici, certificati rilasciati dai servizi sociali, libretti delle vaccinazioni, atti riguardanti procedimenti giudiziari in cui è coinvolto il cittadino straniero etc.


Non sono richiesti un reddito adeguato o l’assenza di precedenti penali, come invece accade in altri casi di acquisizione della cittadinanza.

In caso di provvedimento positivo, il richiedente deve provvedere al pagamento del bollettino di € 250,00, da versare al conto corrente del Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Cittadinanza(118).

In caso di provvedimento di diniego da parte del Sindaco, è possibile presentare ricorso presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione del Tribunale ordinario competente.

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (NATURALIZZAZIONE)

L’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione presuppone la residenza regolare dell’interessato per un determinato periodo di tempo, variabile a seconda dei casi.


RICHIEDENTE
ANNI DI RESIDENZA
Cittadino UE
4
Apolide riconosciuto o rifugiato
5
Beneficiario protezione sussidiaria o titolare
permesso di soggiorno per protezione speciale o
casi speciali
10
Cittadino non UE
10

La residenza legale implica l’iscrizione anagrafica continuativa, al contrario della residenza legale applicabile al minore nato in Italia. È quindi consigliabile munirsi del certificato storico della residenza, richiedibile presso qualsiasi Comune.

Il richiedente deve inoltre dimostrare che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda della cittadinanza ha percepito annualmente un reddito lordo di € 8.263,61(119). L’importo aumenta a € 11.362,05 se con coniuge a carico. Per ogni ulteriore familiare a carico, c’è un’aggiunta di € 516,00.


Eventuali precedenti penali o procedimenti penali in corso possono essere oggetto di valutazione delle autorità. In questo caso, infatti, l’acquisto della cittadinanza non è automatico ma si basa su una concessione, dopo aver valutato la pericolosità sociale dell’individuo e il suo grado di inserimento sociale.

Il richiedente deve inoltre dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. All'atto della presentazione della domanda è necessario allegare un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario ovvero da un ente certificatore riconosciuto(120)

La domanda si presenta tramite procedura telematica nel portale dedicato sul sito del Ministero dell’Interno(121) (Annex 22).

L’esame dell’istanza deve concludersi entro quattro anni(122).

In caso di controversie in materia di acquisizione della cittadinanza sono competenti le sezioni specializzate in diritto dell’immigrazione presso il Tribunale ordinario.

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Il coniuge di un cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo due anni di residenza legale o dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio se residente all’estero (Annex 22).

I termini sono dimezzati se sono presenti figli nati o adottati dai coniugi.

Il vincolo matrimoniale deve permanere almeno fino all’adozione del decreto di accoglimento: nel caso di uno scioglimento, di un annullamento, di una cessazione degli effetti civili del matrimonio o di una separazione personale, la procedura non giungerà a buon esito. La mera separazione di fatto, come il mancato rispetto dell’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio, non è invece fattore di esclusione per la concessione della cittadinanza.

Le modalità per presentare l’istanza sono le stesse dell’acquisto per naturalizzazione.

Note

(111) - Art. 29, c. 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.

(112) - Art. 28, c. 1, lett. b), DPR 394/1999.

(113) - Art. 11, c. 1, lett. c), DPR 394/1999.

(114) - Art. 1, c. 1, lett. b), L. 91/1992.

(115) - Art. 4, c. 2, L. 91/1992.

(116) - Art. 33, c. 2, DL 69/2013.

(117) - Art. 33, c. 1, DL 69/2013.

(118) - Art. 9 bis, c. 1, L. 91/1992.

(119) - Tale importo minimo richiesto è cumulabile con il reddito di ogni altro familiare a carico.

(120) - Art. 9.1, L. 91/1992

(121) - https://cittadinanza.dlci.interno.it

(122) - Art. 9-ter, c. 1, L. 91/1992.